Conformità EUDR: Aggiornamenti chiave dalla 5ª versione delle FAQ (maggio 2026)
Il conto alla rovescia per la conformità al Regolamento UE sulla Deforestazione (EUDR) è ufficialmente iniziato. Con la pubblicazione della quinta versione delle FAQ ufficiali (maggio 2026), la Commissione Europea ha fugato gli ultimi dubbi in merito all'attuazione e alle scadenze.
Smart Integrity Platform
19 maggio 2026

La conformità alla EUDR è entrata nella sua fase finale. Il quinto FAQ della EUDR, pubblicato il 4 maggio 2026, segna un punto di svolta per le aziende che si preparano a rispettare i requisiti del regolamento.
Il conto alla rovescia per la conformità al Regolamento UE sulla Deforestazione (EUDR) è ufficialmente iniziato. Con la pubblicazione del 5ª versione delle FAQ ufficiali (Maggio 2026), la Commissione europea ha chiarito gli ultimi dubbi in merito all'attuazione e alle scadenze.
Se la vostra azienda opera con legno, gomma, olio di palma, soia, caffè, cacao, bestiame o prodotti da essi derivati, ecco i punti chiave chiariti dalla quinta versione delle FAQ:
1. Calendario di Conformità EUDR: Definitivo e Obbligatorio
- 30 dicembre 2026: Applicazione per operatori medi e grandi.
- 30 giugno 2027: Domanda per le micro e piccole imprese (PMI).
- Nessuna estensione: Il documento sottolinea che non sono previsti ulteriori ritardi; pertanto, le aziende devono essere pronte entro tali date.
2. La tracciabilità ai sensi del regolamento EUDR non è negoziabile
- Uno dei pilastri del regolamento: È obbligatorio tracciare ogni prodotto fino allo specifico lotto di terra di origine.
- Poligoni: Per appezzamenti di superficie superiore a 4 ettari, è obbligatorio l'uso di poligoni, non solo di un singolo punto GPS.
- “Nessuna informazione, nessun mercato” Se non è possibile ottenere i dati di geolocalizzazione dai fornitori, il regolamento vieta la fornitura o l'esportazione del prodotto all'interno del mercato dell'UE.
3. Il nuovo ruolo dei micro e piccoli operatori primari (MSPO)
- Semplificazione amministrativa: In casi specifici e in condizioni di basso rischio, tali operatori possono utilizzare un indirizzo postale anziché la geolocalizzazione del lotto.
4. Alleggerire l'onere: operatori a valle e trader
- Raccolta dati: Non hanno bisogno di eseguire una due diligence completa; è sufficiente raccogliere e conservare le informazioni e i numeri di riferimento delle dichiarazioni dei loro fornitori.
- Verifica condizionale: Sono richiesti ulteriori controlli solo in caso di “sospetti fondati” di non conformità all’interno della propria catena di approvvigionamento.
5. Obblighi in materia di commercio elettronico e vendita a distanza
- Incluso esplicitamente: Tutte le vendite online (B2B e B2C) e le piattaforme di vendita sono soggette al regolamento EUDR.
- Fornitori di logistica: I fornitori di servizi di logistica devono riesaminare il proprio ruolo, poiché potrebbero essere considerati “operatori” responsabili della conformità.
6. Reimportazioni ed esportazioni ai sensi dell’EUDR
- Chiarimento logistico: Per i prodotti esportati e successivamente reimportati nell'UE vigono linee guida specifiche volte a evitare la duplicazione delle procedure; in genere, tali prodotti sono soggetti alle norme relative agli operatori a valle.
7. Sinergia normativa: EUDR, CSDDD e lavoro forzato
- Interconnessione: La Commissione conferma che i sistemi di due diligence creati per la EUDR non saranno vani; potranno essere utilizzati come base per conformarsi alla Direttiva sulla due diligence societaria in materia di sostenibilità (CSDDD) e al Regolamento sul lavoro forzato.
Ora che la quinta edizione delle FAQ sull’EUDR è stata completata, la conformità all’EUDR non è più una questione di interpretazione, ma di attuazione.
La legge sulla due diligence della catena di fornitura: Una guida completa alla conformità aziendale
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- Validare Geometria e Batch: Verifica tecnica e di plausibilità dei dati di geolocalizzazione forniti dai fornitori.
- Effettuare valutazioni regionali del rischio di deforestazione: In base al livello di rischio paese.
- Esegui valutazioni del rischio specifiche per area geografica: Esecuzione di protocolli basati sull'evidenza per dimostrare lo stato di deforestazione zero.
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